statuto

ACCADEMIAdei SIGNORIDISUNITIdella Città di Orte

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI - Per iniziativa di studiosi e di cultori di tradizioni riprende la sua attività nel campo delle scienze morali e delle scienze esatte l’Accademia dei Signori Disuniti della Città di Orte, dià esistente nel sec. XVII.

L’Accademia è autonoma e indipendente. Promuove e cura ricerche, studi, pubblicazioni e altre iniziative di carattere storico, letterario. Scientifico, artistico, sociale, e opera affinché abbiano rilievo interessi e attività culturali e di studio di giovani, di docenti, e di quanti ritengono positivi gli impegni indicati.

L’Accademia ha sede in Orte, Palazzo Roberteschi, Via Vittorio Emanuele 5/7.

 

Art. 2 - SOCI -  L’Accademia è aperta anche a soci esterni alla Comunità del Centro Storico di Orte. I soci sono fondatori, ordinari, corrispondenti . Possono rientrare in queste categorie anche autorità ed enti interessati a iniziative di cultura.

Sono soci ordinari :  a) persone invitate e nominate dai competenti organi dell’Accademia; b) persone accettate su loro richiesta.

I soci  corrispondenti sono nominati dall’Accademia per particolari meriti culturali, artistici, professionali, di studio, sociali, economici. Sono anche previste le categorie dei soci onorari e benemeriti . Sono soci onorari le persone che per la posizione sociale e culturale sono garanti dell’indirizzo istituzionale dell’Accademia e promotori d’iniziative che rientrano negli scopi di essa. Sono soci benemeriti le persone che per posizione e meriti culturali, nella Regione Lazio o altrove, abbiano voluto e intendano sostenere l’Accademia con proprio consiglio e la propria partecipazione.

Ai soci spetta il titolo di  “Accademico”.

 

Art. 3 -  ORGANI -  Sono organi dell’Accademia: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario generale, le Sezioni, l’Assemblea consultiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto di nove membri eletti dai soci fondatori, ordinari, benemeriti e onorari espressamente riuniti.

Il Segretario generale è scelto e nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno.

Le Sezioni possono essere costituite dal Consiglio direttivo o, per delega, dal Presidente, secondo esigenze direttamente collegate son i fini istituzionali. Composizione, attività e funzionamento delle Sezioni vengono stabiliti di volta in volta con le necessarie garanzie statutarie.

L’Assemblea consultiva comprende i soci dell’Accademia. Può essere convocata dal Presidente d’intesa con il Consiglio direttivo.

 

Art. 4 - ATTIVITA’ E FUNZIONI - Il Presidente dirige e provvede all’attività dell’Accademia, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea consultiva. Convoca i soci per l’elezione del Consiglio direttivo. Sovrintende all’indirizzo e al coordinamento delle Sezioni. Può provvedere, in casi d’urgenza e di necessità, anche per atti collegiali informandone il Consiglio direttivo. Può delegare al Segretario generale o al Vice Presidente la rappresentanza legale dell’Ente.

Il Consiglio direttivo sovrintende e controlla la vita dell’Accademia. Delibera, nelle linee generali e programmatiche, sull’esecuzione dell’attività sociale e amministrativa e sulla gestione economica e finanziaria dell’Accademia. Valuta la disponibilità economica-finanziaria per l’attività sociale e amministrativa e sulla gestione economica e finanziaria dell’Accademia. Valuta la disponibilità economica-finanziaria per l’attività sociale e stabilisce il bilancio preventivo. Decide, anche in rapporto a questo bilancio, sulle contribuzioni all’Accademia. Provvede a concordare intese nell’interesse sociale e della regolarità amministrativa. Delibera sul bilancio consuntivo. Esamina e delibera sugli atti urgenti compiuti da altri organi sociali che ne hanno competenza. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.

Può nominare nel suo seno un Vice Presidente per coadiuvare il Presidente e per incarichi di natura organizzativa  e amministrativa. Può costituire altresì nel suo seno una Giunta di tre consiglieri, stabilendo la competenza e ogni altro elemento di garanzia. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo necessita, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nella stessa giornata, sarà sufficiente un numero di partecipanti non inferiore a tre. Le votazioni possono avvenire anche per delega o per lettera raccomandata.

Il Segretario generale cura l’attività organizzativa, esecutiva e di segreteria in diretto rapporto con gli altri organi sociali. È segretario del Consiglio direttivo con diritto di voto. Coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza se non è stato eletto il vice presidente. Redige i verbali dei vari organi di cui fa parte e ne cura la conservazione.

L’Assemblea consultiva oltre a pronunciarsi su richieste motivate degli organi sociali competenti, può far proposte, collaborare all’esecuzione di iniziative e programmi, promuove nel suo seno studi e ricerche d’intesa con il Consiglio direttivo e con la Presidenza.

 

Art. 5 - Gli organi dell’Accademia durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le cariche sociali sono gratuite. Le sedute degli organi collegiali sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Per il Consiglio direttivo si applica la regola del precedente articolo 4, comma 5. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio direttivo.

 

Art. 6 - PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - Il patrimonio dell’Accademia è costituito da contribuzioni volontarie dei soci e da altre eventuali erogazioni e beni.  Il Consiglio sindacale funziona da revisore dei conti. Entro il mese di dicembre di ogni anno provvede al controllo della contabilità dell’ associazione e riferisce per iscritto al Consiglio direttivo. Per le convenzioni relative a iniziative o ad opere di attività istituzionali che importano entrate e spese, si applicano le regole legali.

 

Art. 7 -  Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e di altre leggi in vigore.

 

Art. 8 -  Particolari norme per l’Accademia in applicazione al presente statuto potranno essere stabilite con regolamento.

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DEL 1584